IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Premessa:
Cos'è una Cooperativa sociale
La Legge 381/1991 riconosce alle Cooperative sociali lo scopo di perseguire l?interesse generale di promozione umana e integrazione sociale attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi e attraverso attività finalizzate all?inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le cooperative sociali si dividono in due gruppi:
- Cooperative gruppo A che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
- Cooperative gruppo B di produzione e lavoro con una quota del 30% di lavoratori appartenenti alle categorie di persone svantaggiate
(definizione della Unione europea che indica disabili, ex carcerati, profughi, ex tossicodipendenti, nomadi)
Nelle cooperative sociali del gruppo B Il lavoro è utilizzato per consolidare la persona nel percorso di ricostruzione della propria autonomia di vita.
Imparare non un lavoro qualsiasi, ma un lavoro in particolare, con le sue conoscenze specifiche, le competenze da acquisire, le difficoltà e le soddisfazioni; confrontarsi con un
determinato lavoro, mettendo in gioco se stessi.
E' un?esperienza di grande importanza per superare i problemi passati e per rimettere in circolo energie e potenzialità inespresse.
Lavorare, in un ambiente protetto diverso dal classico posto di lavoro, come per esempio un laboratorio di assemblaggio, è un modo per apprendere regole e valori
a partire dalla quotidianità
delle azioni e dei comportamenti e per migliorare la consapevolezza di se stessi e di come si vivono le relazioni con gli altri.
Art. 14 del D.lgs 276/2003
Questo articolo prevede che nel caso in cui l'inserimento lavorativo riguardi lavoratori
disabili che presentino particolari "difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario", in base alla esclusiva
valutazione del comitato tecnico, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva"
(per i lavoratori disabili) a cui ogni datore di lavoro con almeno quindici dipendenti è tenuto.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa è determinato sulla base dell'ammontare
annuo delle commesse conferite alla cooperativa sociale.
La differenza tra questo articolo e l'articolo 12 della Legge 68/1999 sta proprio nel fatto
che è stato eliminato il vincolo dell'assunzione preliminare presso l'azienda e non è stato introdotto alcun obbligo
di assunzione successiva di lavoratori disabili.
Il Comitato tecnico ha l'enorme responsabilità di individuare disabili con minori
potenzialità lavorative e farli entrare in un circuito - di valutazione, di orientamento, di formazione - che li possa
far accedere (o rientrare) nel mercato del lavoro "aperto".
E' una soluzione diversa dall'assunzione tradizionale, nel migliore dei casi può essere
considerata un passaggio intermedio per arrivare all'inserimento lavorativo in aziende.
E' una soluzione che può
assumere le caratteristiche dell'attività riabilitativa, formativa o di socializzazione.
Allo scadere della commessa, l'azienda rientra negli obblighi previsti dalla Legge 68/1999,
e i lavoratori disabili inseriti in cooperativa sociale possono essere assunti dall'azienda stessa, o iscriversi
nuovamente nelle liste del collocamento obbligatorio, alla ricerca di un impiego.
A questo proposito i servizi per l'impiego devono attuare un vero e proprio monitoraggio dell'esperienza , e proprio
a partire dal "comitato tecnico", devono impegnarsi a esprimere la loro funzione di sostegno dei percorsi
di inserimento di questo tipo che devono essere considerati passaggi intermedi per arrivare all'inserimento
lavorativo vero e proprio.