Per la stipula del contratto è obbligatoria la forma scritta e nel contratto deve essere
specificamente indicato
il progetto individuale di inserimento.
In ogni caso, la durata non dovrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto.
Nel calcolo del periodo massimo non si tiene conto dei periodi di servizio militare, di astensione per maternità.
Attraverso questa forma contrattuale, un'impresa detta utilizzatrice potrà rivolgersi
ad un'altra impresa detta somministratore, per affittare nuove forze lavoro.
Per tutta la durata della somministrazione, il lavoratore in affitto svolgerà la propria attività nell'interesse,
nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.
Il contratto di somministrazione può essere di due tipi :
- a tempo indeterminato ed a tempo determinato - a tempo indeterminato può essere concluso nei casi tassativamente indicati dalla legge
(ad esempio: servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico, gestione di call-center, vari casi di
attività di marketing ed analisi di mercato). - a tempo determinato può essere concluso a condizioni che ricorrano particolari ragioni di
carattere tecnico-produttivo ed organizzativo-sostitutivo.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere tutti gli elementi richiesti. In mancanza di uno di
questi elementi il contratto è nullo ed i lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti dipendenti dell'
utilizzatore.
E' possibile prorogare il contratto ma bisogna attendere la previsione della proroga da parte dell'accordo collettivo
nazionale applicato dal somministratore.
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è un contratto attraverso il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore d lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa quando
ne ha bisogno.
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato in forma scritta.
Può riguardare lo svolgimento di prestazioni discontinue o intermittenti che dovranno essere individuate dai contratti
collettivi di lavoro o in assenza dal Ministero del Lavoro con apposito decreto ministeriale.
I soggetti che possono stipulare questo tipo di contratto sono: i disoccupati con meno di 25 anni ed i lavoratori con
più di 45 anni che sono stati licenziati o risultano iscritti nelle liste di collocamento presso i Centri
Provinciali per l'impiego.
Durante la durata del periodo di validità del contratto il lavoratore ha diritto a due tipologie di compensi,
distinguendo
se svolge l'attività lavorativa o è in attesa di chiamata.
Se non lavora e garantisce la sua disponibilità ad essere chiamato ha diritto ad una indennità di disponibilità
che è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore ad un minimo stabilito con decreto ministeriale.
Quando invece lavora, ha diritto al normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi,
in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita, al pari dei lavoratori che hanno le stesse mansioni.
Il nuovo contratto di apprendistato ha lo scopo, a differenza di quanto avveniva in precedenza,
di formare i giovani, non per la singola attività lavorativa ma per il mercato del lavoro.
Sono previste tre tipologie di contratti:
- contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione; - contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale; - contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.
Il contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione
è la forma più
elementare di contratto di apprendistato diretta alla formazione dei giovani che abbiano compiuto 15 anni.
Il contratto ha una durata fino a 3 anni, può riguardare qualsiasi settore dell'attività lavorativa e consente
l'acquisizione di crediti formativi.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere: la prestazione lavorativa oggetto del contratto,
il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art.2118
c.c.
La formazione dovrà essere sia interna che esterna all'azienda.
Il numero di apprendisti che ogni datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate.
Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze specializzate può assumere fino a 3 lavoratori con contratto
di apprendistato.
Il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale riguarda i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29
anni che potranno conseguire la qualificazione, attraverso formazione professionale ed acquisizione di competenze
di base, trasversali e tecnico-professionali.
Questo tipo di contratto può riguardare anche i giovanidiciassettenni in possesso di qualifica professionale.
Può essere stipulato per qualsiasi settore dell'attività con una durata minima di due anni e massima di sei.
Si possono sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione
con quelli con quelli dell'apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione è una tipologia
del tutto nuova.
Può essere attivata in tutti i settori e nei confronti di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni
per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o per percorsi di alta formazione.
Può riguardare anche i giovani di 17 anni in possesso di qualifica professionale.
Al datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato saranno riconosciuti gli attuali benefici
contributivi, la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta, secondo le modalità definiti
con decreto del Ministero del Lavoro.